I NUOVI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE FISCALE DELLE SOCIETA'
- dwaconsulting
- 20 nov 2025
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Un cambiamento radicale dei criteri per la definizione della residenza fiscale. Per evitare le doppieimposizioni infatti il decreto legislativo 209/2030 ha ridefinito quasi totalmente i criteri perl'individuazione della residenza dei contribuenti Ires, quali società ed enti, modificando l'articolo 73,comma 3, Tuir: criteri che decorrono dal periodo di impostazione successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore (29 dicembre 2023) del citato D.Lgs. 209/2023.
Tale formulazione è dovuta al fatto che le società di capitale possono avere un periodo d'imposta noncoincidente con l'anno solare e, di conseguenza, l'indicazione di una decorrenza puntuale avrebbepotuto comportare il cambiamento dei criteri per la determinazione della residenza durante il periodod'imposta.

Prima dell'entrata in vigore del dlgs 209, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, Tuir, si consideravanoresidenti in Italia le società di capitali che, per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni in un anno, o 184 giorni in caso di anno bisestile), avevano nel territorio dello Stato la sede legale, la sededell'amministrazione o l'oggetto sociale: condizioni alternative, anche la sussistenza di una sola diqueste era sufficiente a determinare la residenza di una società.
Criteri che presentavano però criticità, soprattutto in riferimento alla sede dell'amministrazione;infatti in passato tale criterio era stato interpretato in maniera piuttosto estensiva, tanto da farlo coincidere con il luogo da cui promanavano gli impulsi volitivi societari (la giurisprudenza della Corte di Cassazione aveva sostenuto che la sede dell'amministrazione doveva ritenersi coincidente conquella di “sede effettiva”, intesa come il luogo dove concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee).
Ora si cambia ed il legislatore è intervenuto sostituendo il criterio della sede dell'amministrazione conquello della sede della direzione effettiva e il criterio dell'oggetto sociale con quello della gestioneordinaria in via principale: per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinataassunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente, per gestione ordinaria invece ilcontinuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.
La nuova formulazione dell'articolo 73, comma 3, Tuir , riporta infatti: "ai fini delle imposte sui redditisi comportano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in viaprincipale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende ilcontinuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nelsuo complesso”.
Dunque, sulla base della nuova disposizione i criteri per l'individuazione della residenza fiscale sono sempre tre: la sede legale; la sede di direzione effettiva; la gestione ordinaria in via principale.

Il criterio della sede legale era presente anche nella formulazione previgente. È un criterio di tipoformale che non crea particolari criticità. Il criterio della sede di direzione effettiva, come detto, rappresenta una novità e il legislatore lo ha definito come il luogo dove avviene “la continua ecoordinata assunzione delle decisioni strategiche”.
Il criterio della gestione ordinaria in via principale è definito dal legislatore come il luogo in cuiavviene “il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società ol'ente nel suo complesso”.
La locuzione “in via principale” è stata prevista, in quanto la gestione ordinaria deve essere individuata nel luogo in cui vengono compiuti gli atti gestori correnti della società nel suo complesso e non disingole divisioni. Infatti, la società potrebbe essere articolata in sedi secondarie, filiali e branch, le qualipossono essere dotate di una certa autonomia gestionale, ma ciò ai fini della residenza fiscale nonrileva.
I tre criteri operanti, come in passato, in via disgiuntiva e per essere applicati devono essere integrati per la maggior parte del periodo d'imposta. Questi stessi criteri valgono anche nell'ambito dell'individuazione delle società di persone: il D.Lgs.209/2023 ha modificato, infatti, anche l'articolo 5, Tuir .



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